Accesso agli atti (L. 241/90)

La richiesta di visionare o di ottenere copia di una pratica edilizia rientra nell’istituto giuridico dell’accesso agli atti amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241 del 7/08/1990 (art. 22 e seguenti). Si tratta in pratica del così definito “Accesso documentale” che si distingue da altre forme di accesso all’attività della Pubblica Amministrazione, quali l’accesso civico , l’accesso civico generalizzato ed altro.

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi (nel nostro caso alle pratiche edilizie) può provenire solo da un soggetto che «abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

A chi spetta il diritto di accesso?

La possibilità di presentare istanza di accesso agli atti amministrativi spetta a qualsiasi soggetto privato (quindi a tutti i cittadini), compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi (associazioni di categoria, enti pubblici, ecc.), a condizione che rispetto a ciò per cui chiede di essere informato abbia un interesse:

  • diretto; è possibile la delega scritta conferita a un rappresentante, al proprio difensore (tecnico, commercialista, avvocato);
  • concreto: non si deve trattare di un interesse potenziale o di mera curiosità; al contrario deve sussistere una valida ragione come, per esempio, il timore di un danno, la lesione di un proprio diritto, la possibilità di poter ricorrere in via giudiziale, ecc.;
  • attuale: riferito al temporaneità del momento; (per esempio, non potrebbe chiedere l’accesso agli atti amministrativi il precedente proprietario di una casa per sapere se l’ex vicino ha ottenuto la concessione edilizia ad effettuare opere sul confine).

La valutazione dei presupposti per ottenere il diritto di accesso spetta all’amministrazione presso cui viene presentata l’istanza.

Possono opporsi eventuali “controinteressati”, ossia i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Se esistono eventuali controinteressati alla visione dei documenti, questi devono essere informati e hanno diritto a partecipare al procedimento di accesso.

L’amministrazione deve garantire il diritto di estrarre copia dei documenti pubblici non coperti da segreto evitando però di consegnare gli originali al cittadino, per cui le eventuali copie (cartacee o digitalizzate) devono essere effettuate ad opera dell’ufficio.


Come fare la richiesta

L’accesso ai documenti amministrativi, così come previsto dalla L. 241/1990, dal regolamentato attuativo emanato con DPR 184/2006 e dallo specifico regolamento comunale, prevede che colui che presenti istanza, oltre ad indicare il proprio interesse e le motivazioni legittimanti, deve specificare gli estremi dell’atto o degli atti amministrativi cui si fa riferimento, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione. Ciò permette all’Amministrazione competente, che detiene gli atti e che deve esprimersi sulla richiesta, di reperirli nei propri archivi e quindi, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni, di metterli a disposizione per la visione e nel caso per l’estrazione di copia, entro i termini previsti dalla Legge.

Uno degli obiettivi di questo spazio web è proprio quello di consentire all’interessato di eseguire autonomamente l’individuazione degli estremi degli atti per i quali richiedere l’accesso, attraverso la ricerca nel database pubblicato in queste pagine, e che dovranno essere riportati nell’istanza.

Per presentare la richiesta è consigliato utilizzare il modulo appositamente predisposto dall’Ufficio e scaricabile al seguente link. Quindi una volta compilato in ogni sua parte potrà essere trasmesso a mezzo pec, all’indirizzo comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it, oppure presentato direttamente all’ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura.

Importante:

  • all’istanza devono essere allegati copia di documento d’identità valido del richiedente ed eventualmente anche della persona delegata
  • all’istanza deve essere allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e delle spese, sulla base di quanto disposto dal tariffario vigente (vedi tariffario). Si suggerisce di versare l’importo minimo di 10,00 Euro all’atto dell’istanza e poi eventualmente il saldo a conclusione del procedimento.